PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 166, primo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Resta ferma l'applicazione degli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione del limite di applicazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 33, il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte per più sedi all'estero oggetto di provvedimenti di chiusura o di soppressione nell'arco di un anno».